Lo stesso decreto ha prorogato anche il termine di cui all’art. 13, comma 11, lettera c) del decreto MIT 20 settembre 2013, stabilendo che per conteggiare il termine di 2 anni che parte dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, e da cui deriva quindi l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.
CQC: prorogata la validità degli attestati in scadenza fino al 28 ottobre
Lo stesso decreto ha prorogato anche il termine di cui all’art. 13, comma 11, lettera c) del decreto MIT 20 settembre 2013, stabilendo che per conteggiare il termine di 2 anni che parte dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, e da cui deriva quindi l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.